Stop cibo anonimo. Firmiamo con Coldiretti!
L’etichettatura alimentare è disciplinata dal Regolamento Europeo 1169/2011. Il Regolamento ha lo scopo di garantire un elevato livello di tutela della salute ed assicurare il diritto all’informazione del consumatore, imponendo un etichettatura chiara comprensibile e leggibile, affinché lo stesso possa compiere scelte consapevoli sugli alimenti.
Innanzitutto stabilisce una dimensione minima dei caratteri nelle etichette, pari a 1,2mm (0.9 mm per quelle di ridotte dimensioni). Le indicazioni devono essere facilmente visibili, leggibili ed indelebili. Sono obbligatorie le seguenti informazioni:
- la denominazione dell’alimento;
- l’elenco degli ingredienti in ordine decrescente, con il chiaro riferimento alla presenza di allergeni (contrassegnati da caratteri diversi) o di coadiuvanti tecnologici;
- l’eventuale presenza di alcuni ingredienti come olii o grassi vegetali.
- una dichiarazione nutrizionale.
In particolare sono obbligatorie le indicazioni sul: valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine, sale. L’indicazione del valore energetico è riferita a 100 g/100 ml dell’alimento, oppure alla singola porzione. Il valore energetico è espresso come percentuale delle assunzioni di riferimento per un adulto medio (circa 2000 kcal al giorno). La dichiarazione nutrizionale non è obbligatoria per: i prodotti non trasformati o trasformati sottoposti unicamente a maturazione che comprendono un solo ingrediente o categoria di ingrediente; le acque; le piante aromatiche; il sale; gli edulcoranti da tavola; i chicchi di caffè o gli estratti; gli aromi; gli additivi ed enzimi alimentari; i coadiuvanti tecnologici; la gelatina; i lieviti; la gomma da masticare; gli alimenti confezionati in imballaggi inferiori a 25 cm2, o confezionati in maniera artigianale dal fabbricante di piccola quantità o strutture di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale;
- la quantità netta dell’alimento;
- il nome o ragione sociale ed indirizzo dell’operatore del settore alimentare;
- il paese d’origine o il luogo di provenienza. Tale indicazione è obbligatoria solo per alcuni alimenti (frutta, verdura, pesce, uova, tartufi, funghi, miele, olio, carni fresche e congelate delle specie bovina suina, ovina, caprina e avicola), o se la sua omissione possa indurre in errore il consumatore, in merito, al paese d’origine reale dell’alimento;
- il titolo alcolometrico volumico effettivo, per alcune bevande;
- la data di scadenza o il termine minimo di conservazione. La prima presenta la dicitura “da consumare entro il “ ed è utilizzata per prodotti facilmente deperibili. La seconda invece, presenta la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro il..” ed è utilizzata per prodotti che potranno essere consumati oltre il termine indicato, senza rischi per la salute, ma con la possibilità che si siano modificate le caratteristiche organolettiche degli alimenti, come l’ odore o il sapore;
- le indicazioni sulle condizioni di uso e conservazione.
L’art 26 al paragrafo 3 stabilisce che quando il paese di origine o luogo di provenienza non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario (>50%) occorrerà indicare il paese o il luogo di origine di tale ingrediente primario o specificare che il paese o luogo di provenienza dell’ingrediente primario non è lo stesso dell’alimento. L’applicazione di tale paragrafo era soggetta all’adozione di un regolamento di esecuzione da parte della Commissione europea. Il 28 maggio 2018 è stato emanato il regolamento UE 2018/775 recante modalità di applicazione dell’art. 26 paragrafo 3 sull’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario. Tale regolamento ha introdotto delle deroghe per le indicazioni geografiche protette (igp, dop stg), o protette da accordi internazionali e per i marchi d’impresa registrati laddove essi stessi con parole o immagini costituiscano un'indicazione dell'origine. E' sufficiente cioè avere un marchio igp o avere un marchio registrato che evochi l'Italia (per es "Viva l' Italia") per essere esentati dall'obbligo di indicazione dell'origine dell'ingrediente primario. Tale disciplina, che entrerà in vigore il 1 aprile 2020, finisce per avvantaggiare le aziende che praticano il falso italiano. Oltre all’agropirateria internazionale e all’italian sounding, la situazione è aggravata dall'aumento dell'importazione di prodotti, che poiché vengono confezionati in Italia, sono classificati come made in Italy.
La nuova disciplina costringerà le aziende italiane a modificare nuovamente le etichette e perderanno efficacia i decreti italiani che avevano introdotto disposizioni specifiche per pasta, riso, latte e derivati dal pomodoro. Questa normativa lascia margini di incertezza e risulta un passo indietro nella lotta contro il fake a tavola. Per tale ragione la Coldiretti, unitamente ad altre nove organizzazioni, ha avviato una ICE (iniziativa dei cittadini europei) ovvero una raccolta di firme dei cittadini europei per chiedere all’UE di rendere obbligatoria l’indicazione dell’origine in etichetta. EatORIGINAL- "Unmask your food” Mangia originale. Smaschera il tuo cibo" è il nome dell’iniziativa condotta, autorizzata dalla Commissione europea, per porre fine alle contraffazioni e frodi alimentari che pongono a rischio la nostra salute ogni giorno. Milioni di prodotti alimentari presentano un’ etichetta anonima in quanto non indicano l’origine degli alimenti. Come già detto infatti, attualmente l'origine, deve essere indicata solo per alcuni alimenti (vedi sopra). Per gli altri, l'indicazione dell' origine è solo volontaria. L’obiettivo è estendere l’obbligo dell’indicazione obbligatoria dell’origine a tutti gli alimenti trasformati e non che circolano nell’UE, senza deroghe, rafforzando le norme di disciplina della tracciabilità. Occorre una maggiore informazione sul luogo di raccolta e trasformazione degli alimenti, sui metodi di produzione e lavorazione, non solo perché la tracciabilità aiuta scelte consapevoli di acquisto, ma anche perché consente il ritiro immediato dal mercato in caso di pericoli alimentari. L’importanza dell’indicazione del luogo di produzione è ritenuta importante dall’84% dei consumatori italiani secondo una consultazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali svoltasi on line.
Se vuoi firmare anche tu la petizione clicca sul link https://www.eatoriginal.eu Servono: nome, cognome, mail, indirizzo, data e comune di nascita, numero documento di riconoscimento. Noi, di Casa Sferrazzo l'abbiamo firmata!!!!